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LO STATUTO

ARTICOLO 1
(denominazione, natura, sede e durata)

E' costituita un'associazione di volontariato avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n.460, della legge 266 del 1991 sul volontariato e successive modificazioni ed integrazioni sotto la denominazione di:
ASSOCIAZIONE ''COMITATO PROGETTO UOMO''- O.N.L.U.S.
Codice fiscale 92040700723

L'Associazione ''Comitato Progetto Uomo'' o.n.l.u.s., che in seguito sarà denominata Associazione, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate (in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari) e in particolar modo nei riguardi delle madri a rischio di interruzione di gravidanza e dei propri nascituri ed ha per oggetto l' assistenza sociale e la promozione degli stessi.

L'Associazione ha sede nella città di Bisceglie alla via XXV Aprile n.30 e la sua durata è a tempo indeterminato.

Ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di O.N.L.U.S. sarà comunicata alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze di Bari.


ARTICOLO 2
(scopo ed attività istituzionale)

L'Associazione col suo operato vuole promuovere un modo di pensare che rispetti:
la sacralità dell'essere umano e la sua inviolabilità in qualsiasi momento della sua esistenza e in qualsiasi condizione di vita;
l'intangibilità della vita umana dal concepimento fino al termine naturale;
la scelta della procreazione naturale in quanto unica ad essere rispettosa della dignità umana del concepito;
l'uso delle bio-tecnologie a soli fini terapeutici;
la promozione della famiglia fondata sul matrimonio, quale unione fra uomo e donna, così come sancito nell'articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Vuole, infatti, contribuire a promuovere una cultura della vita e della famiglia attraverso iniziative rivolte specialmente alle nuove generazioni. Ritiene, infine, che la tutela della vita umana e della famiglia sovrasti ogni ideologia politica e fede religiosa e si ponga a fondamento della convivenza civile.

Nel perseguimento delle finalità di assistenza sociale l'Associazione opererà secondo le seguenti linee:
promuoverà e sosterrà servizi già esistenti a favore delle persone svantaggiate, della tutela della vita umana (nascente e già nata) e della famiglia;
opererà interventi socio assistenziali in raccordo con associazioni di volontariato e in stretto collegamento con le istituzioni, per meglio intervenire nei casi di necessità;
organizzerà iniziative di aggregazione sociale per migliorare le possibilità relazionali delle persone svantaggiate e la loro integrazione;
predisporrà un servizio di ascolto per famiglie e per i giovani con disagio relazionale, avvalendosi di mediatori familiari, psicologi, laureati in scienze della formazione;
istituirà un servizio di assistenza per la tutela delle madri che cercano aiuto per non ricorrere all'aborto, avvalendosi di medici, ginecologi, psicologi, giuristi;
promuoverà l'accoglienza della vita umana attraverso l'adozione a distanza di ragazze madri;
attiverà una rete di solidarietà disposta a sostenere situazioni di grave disagio che inducono all'abbandono dei neonati;
promuoverà la nascita di strutture di accoglienza (case famiglia o case alloggio o similari)per le persone svantaggiate e specialmente per le ragazze madri affinché possano liberamente mettere alla luce il proprio bambino;
realizzerà corsi di informazione sui metodi naturali per il controllo della fertilità umana;
interesserà il mondo della Scuola alle succitate problematiche anche attraverso seminari e incontri;
organizzerà iniziative culturali (dibattiti, convegni, manifestazioni musicali, teatrali, di arti figurative, letterarie, sportive, ecc.) rivolte particolarmente al mondo giovanile per promuovere l'istituto famigliare ed educare al rispetto della vita propria ed altrui in ogni momento dell'esistenza;
promuoverà iniziative editoriali, giornalistiche, radiotelevisive, informatiche, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, volumi, giornali, messaggi pubblicitari;
organizzerà momenti di formazione ed aggregazione per gli associati e per i simpatizzanti;
aderirà a qualunque altra associazione che persegua gli stessi fini a carattere nazionale.
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nonché tutte le attività accessorie, in quanto di esse integrative.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'organizzazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione tramite il Suo Presidente potrà stipulare convenzioni con Pubbliche Amministrazioni, Centri di ricerca, Scuole di specializzazione al fine di garantire la piena valorizzazione delle sinergie presenti sul territorio, finalizzate al conseguimento dei propri scopi istituzionali.


ARTICOLO 3
(risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della stessa;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali donazioni e lasciti;
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
dalle quote dei soci;
dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
da erogazioni liberali;
da oblazioni volontarie;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
fondi pervenuti a seguito di raccolte occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali o connesse ed accessorie alle attività istituzionali.
Esse saranno destinate a finanziare le spese relative alle attività e al funzionamento dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione per una qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Le quote associative annue versate dai soci non potranno in alcun caso essere restituite.


ARTICOLO 4
(bilancio ed utili)

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Presidente dell'Associazione il Bilancio Consuntivo o Rendiconto Economico Finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese successivo. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla stessa per i fini perseguiti.


ARTICOLO 5
(i soci)

Sono soci dell'Associazione ''Comitato Progetto Uomo'' O.N.L.U.S. le persone e gli enti la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I Soci si distinguono in:
Soci Fondatori cioè coloro che aderiscono sin dalla fondazione dell'Associazione;
Soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione;
Soci Onorari coloro i quali, per il loro impegno sociale, culturale e scientifico contribuiscono alla difesa di ogni vita umana, ancor più se debole e indifesa, e della famiglia costituzionale e che l'Associazione riterrà opportuno nominare.
Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali e tra essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità sarà sancita dal Consiglio direttivo, l'indegnità dall'Assemblea dei Soci.


ARTICOLO 6
(l' assemblea dei soci)

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro aprile, mediante comunicazione scritta o mediante avviso affisso allâEuro˜albo sociale, contenenti l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea è, inoltre, convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di associazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
I Soci possono farsi rappresentare da altri soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.
L'Assemblea può tenersi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto, su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
L'Assemblea, di norma, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.
Ogni tre anni, l'Assemblea elegge il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed eventuali altri organi dell'Associazione.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, e nel caso di votazioni, due scrutatori.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranza prevista dall'articolo 21 del Codice Civile.


ARTICOLO 7
(il presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto direttamente dall'Assemblea a maggioranza di voti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:
ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione ''Comitato Progetto Uomo'' o.n.l.u.s. nei confronti dei terzi ed in giudizio;
cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci;
presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
propone al Consiglio direttivo le nomine, tra i membri eletti, del Vice-presidente, del Segretario e dell'Amministratore;
è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura, da enti istituzionali e privati e da singole persone, a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.
In caso di assenza le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente su delega del Presidente.


ARTICOLO 8
(il consiglio direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea dei soci e composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto di volta in volta delibererà l'Assemblea.
Il Consiglio viene eletto per la durata di tre anni.
In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale dei soci.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine all'ammontare della quota annuale di associazione e per predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea;
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso redige il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti, all'uopo delegato dal Presidente.
Delle riunioni del Consiglio è redatto il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nessun compenso è dovuto al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo.


ARTICOLO 9
(il collegio dei revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra i non soci. I Revisori dei Conti esercitano le funzioni previste dalla Legge; restano in carica un triennio e sono rieleggibili.


ARTICOLO 10
(scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione ''Comitato Progetto Uomo'' O.N.L.U.S. è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra O.N.L.U.S. operante in analogo settore.


ARTICOLO 11
(clausola accessoria)

Si prevede la istituzione di una Commissione Scientifica composta da un massimo di cinque membri scelti nel mondo scientifico, accademico e tra i rappresentanti delle Istituzioni anche non associati, nominati dal Consiglio direttivo, con la funzione di approfondire e studiare tutte le tematiche inerenti lo scopo contemplato all'articolo 2 del presente Statuto e di coadiuvare il Consiglio direttivo nella preparazione di convegni, seminari, dibattiti, stages e pubblicazioni, redatte e diffuse a cura della stessa associazione, anche attraverso i più moderni mezzi della comunicazione audiovisiva e telematica.

Alle sedute della Commissione Scientifica partecipano il Presidente ed il Segretario dell'Associazione allo scopo di indirizzare la discussione sugli argomenti espressi nelle finalità dell'Associazione.


ARTICOLO 12
(norma di chiusura)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile.